Art. 64

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 17 apr 1968
Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi . Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25; c) buona condotta; d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere; e) licenza elementare. L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età. All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni. I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione. I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Province limitrofe. I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita, all'Amministrazione e da questa assunta.
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