Art. 69
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Nella prima attuazione della presente legge, gli uffici locali e le agenzie sono classificati secondo i punteggi seguenti:
uffici locali di gruppo A con punti superiori a 35.000;
uffici locali di gruppo B con punti da 16.701 a 35.000;
uffici locali di gruppo C con punti da 7.150 a 16.700;
uffici locali di gruppo D con punti da 2.181, a 7.150;
uffici locali di gruppo E con punti da 851 a 2.180;
Agenzie con punti fino a 850.
La classificazione di cui al precedente comma, è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso gli uffici nell'esercizio finanziario 1961-62.
L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione dei punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.
Per la classificazione prevista dal presente articolo non si applicano gli del Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816.
La classifica, determinata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Ministro.
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