Art. 63

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I primi ufficiali applicati negli uffici locali di gruppo A e B, oltre alle mansioni previste dal precedente , coadiuvano i direttori degli uffici locali nello svolgimento dell'azione di controllo di cui al primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. In tal caso i detti primi ufficiali assumono diretta responsabilità per le operazioni che sono tenuti a controllare. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli ufficiali chiamati a svolgere tale funzione in sostituzione del primo ufficiale reggente dell'ufficio.
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