Art. 58

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.
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