Art. 58
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Ai fini del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'Amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1 gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera degli ufficiali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-58