Art. 65

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Oltre che per brevi incarichi dovuti a sostituzione di agenti per congedo, malattia od altre cause, la reggenza può essere affidata anche per posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni o sospensioni dall'impiego e per chiamata o richiamo alle armi dell'agente. La reggenza è conferita secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza a chi risiede nella località. Nell'ipotesi di più aventi titolo alla reggenza residenti nella stessa sede la preferenza e determinata dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli e dall'età. Durante la reggenza sarà corrisposto agli interessati il trattamento economico iniziale previsto per gli agenti non di ruolo di quarta categoria dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 119. A detti agenti spettano le quote di aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, la tredicesima mensilità secondo le norme previste per gli agenti non di ruolo e le competenze accessorie nei casi e misura previsti dalla legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni. A detti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio. Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'Amministrazione, dei reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza verrà corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese e ridotto alla metà per gli altri due mesi. Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia cessa la corresponsione di ogni emolumento ed il reggente decade dall'incarico. La risoluzione del rapporto di lavoro è subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianità inferiore ad un anno di servizio continuativo. In caso di infortunio sul lavoro debitamente accertato spetta il medesimo trattamento previsto per gli agenti di ruolo applicati negli uffici locali. Ai sostituti, cui è affidata la reggenza, sono applicabili le punizioni dell'ammenda e della censura. Nei casi in cui sarebbero passibili di più gravi sanzioni si procede al loro esonero dalla reggenza.
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