Art. 57
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
I concorsi per posti disponibili di direttore di ufficio locale devono essere banditi almeno due volte l'anno.
Gli scrutini per anzianità congiunta al merito nei casi previsti dalla presente legge devono essere tenuti almeno ogni trimestre.
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