Art. 61
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 17 apr 1968
All'ufficiale o al primo ufficiale che abbia la reggenza di un ufficio locale è concessa, dopo novanta giorni continuativi di reggenza e per la successiva durata di questa, una indennità corrispondente alla differenza tra lo stipendio iniziale della qualifica di appartenenza e quello iniziale spettante alla qualifica immediatamente superiore.
Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario
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Tale indennità non è pensionabile.
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