Art. 18

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 17 apr 1968
Gli ufficiali svolgono mansioni di sportello di trasmissione e ricezione telegrafica, di movimento postale, di collaborazione contabile, tecnica, ed amministrativa, nonchè di archivio, di registrazione e di copia secondo le norme contenute nelle leggi, nei decreti nelle istruzioni dei servizi postali e telegrafici. Svolgono, altresì, funzioni di aiuto dirigenza negli uffici locali. I primi ufficiali sono applicati negli uffici locali di gruppo A e B dove, oltre alle mansioni di cui al primo comma, coadiuvano i direttori nell'espletamento della loro funzione e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento . Negli altri locali le mansioni di cui ai precedente commi sono espletate da un ufficiale che assume la denominazione di ufficiale delegato. I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltrechè dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato . Agli ufficiali, oltre alle mansioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere conferito l'incarico di titolare o reggente di agenzia.
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