Art. 23

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La Commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri che saranno preliminariamente fissati con decreto del Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, in relazione alla capacità ed attitudine dei candidati, ai servizi da essi comunque prestati alle dipendenze dell'Amministrazione postale ed al loro grado di cultura.
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