Art. 17
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
I direttori di ufficio locale svolgono funzioni di dirigenza, di gestione e di controllo dell'ufficio a cui sono preposti concorrono personalmente allo svolgimento, dei servizi; vigilano e coordinano l'opera del personale dipendente; svolgono funzioni di carattere amministrativo, contabile e tecnico nei limiti e, nei modi stabiliti dalle leggi, dai decreti e dalle norme di servizio.
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