Art. 72

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera, esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656. Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.
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