Art. 72
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche di ufficiale di prima, seconda e terza classe della carriera, esecutiva degli uffici locali è considerato utile, a tutti gli effetti, solo il servizio reso con iscrizione all'Albo nazionale previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità residua da quella occorrente per l'inquadramento nelle qualifiche di cui al precedente comma sarà valutata a tutti gli effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-72