Art. 75

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Per cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, il personale già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dalla presente legge, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi di cui ai precedenti articoli purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
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