Art. 77

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonchè quelli che verranno in aumento per effetto della presente legge, saranno conferiti mediante un concorso per titoli riservato: a) agli ufficiali provvisori nominati, ai sensi dello articolo 66 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816, dopo l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed in servizio alla data del 25 gennaio 1963; b) ai coadiutori reggenti in servizio alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva nell'ultimo quinquennio, ivi compresa quella con qualifica di coadiutore; c) agli ex coadiutori reggenti di agenzie telegrafiche soppresse dal 1 luglio 1960 che, alla data della soppressione dell'agenzia, possedevano in detta qualifica almeno un anno di anzianità senza interruzioni; d) a coloro che rivestivano la qualifica di coadiutore alla data del 25 gennaio 1963, con almeno un anno di anzianità complessiva in tale qualifica nell'ultimo quinquennio; e) a coloro che, già gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1 ottobre 1952, rivestivano, alla data del 25 gennaio 1963, la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data, abbiano complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianità; f) agli ex coadiutori reggenti cessati non per loro colpa da non oltre due anni dalla data del 25 gennaio 1963 e che, nel quinquennio precedente alla data di cessazione, avevano maturato in detta qualifica, un anno di anzianità complessiva; g) ai ricevitori, i quali, alla data del 25 gennaio 1963, abbiano almeno tre anni di anzianità in detta qualifica. Ai funi dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età e dal possesso della licenza di scuola media inferiore, che, però, deve essere conseguita entro il 31 dicembre 1965. L'assunzione in servizio sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro e man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, semprechè gli interessati, a prescindere dal limite massimo di età, siano in possesso degli altri requisiti ivi compreso la licenza, di scuola media inferiore. Non saranno comunque assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non dimostrino di possedere il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi gli ex supplenti di cui alla, precedente lettera e).
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