Art. 85
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
I prestatori d'opera, i quali ai sensi del primo comma dell'articolo 29 bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inserito dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120, nell'ultimo esercizio finanziario precedente la data di pubblicazione della presente legge, hanno recapitato, in media, almeno ottocento oggetti, possono partecipare al concorso per la qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, previsto dal precedente , purchè siano in possesso dei requisiti ivi prescritti.
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