Art. 89
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Per quanto concerne le spese di gestione degli uffici locali e delle agenzie, fino a quando l'Amministrazione non emanerà disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal precedente si applicano, per non oltre un biennio dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall' della legge 27 febbraio 1958, n. 120.
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