Art. 88

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Il personale, che, alla data di pubblicazione della presente legge, è preposto alla reggenza di agenzie vacanti, di ricevitorie o di posti di portalettere vacanti, nonchè di posti di procacciato vacanti, continua nell'incarico fino a quando non vi venga applicato un titolare. Il personale di cui al comma precedente, per il periodo in cui continua l'incarico, conserva il trattamento economico in godimento. Gli ufficiali provvisori, nominati ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, approvato con decreto presidenziale 19 luglio 1960, n. 1816, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, conservando, il trattamento economico in godimento.
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