Art. 1
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;l;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le parole di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".
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Prourn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-1