Art. 4
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.
Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.
Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro.
Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'.
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