Art. 7
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 13 apr 1963
Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'Amministrazione provvederà il recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.
Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi: degli espressi recapitati dai fattorini.
Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.
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