Art. 11

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
Negli uffici locali di gruppo E di limitata importanza, oltre al dirigente, non sono assegnate unità della carriera esecutiva, salvo comprovate esigenze di servizio. Si considera di limitata importanza l'ufficio locale di gruppo E che, secondo i criteri fissati per la classifica, non totalizzi più di 1.250 punti. Ove i criteri relativi alle classifiche degli uffici locali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge dovessero essere, variati, il punteggio complessivo, per stabiliti gli uffici locali di gruppo E di limitata importanza sarà fissato dal regolamento di esecuzione.
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