Art. 4 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 4

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento. Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entità del lavoro. Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307#art-4