Art. 1 · LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

Art. 1

LEGGE 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 13 apr 1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;l; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le parole di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".
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