Art. 64
LEGGE 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 17 apr 1968
Le direzioni provinciali debbono tenere un elenco in cui sono iscritti, in ordine di presentazione della domanda, coloro i quali, possedendo i requisiti previsti dal presente articolo, intendano sostituire, ove si renda necessario, gli agenti addetti al recapito, allo scambio e trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria durante le assenze per congedo, malattia, od altro legittimo impedimento degli stessi
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Per essere iscritti nell'elenco è necessario possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25;
c) buona condotta;
d) sana costituzione fisica ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;
e) licenza elementare.
L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età.
All'atto di assumere per la prima volta la reggenza sono tenuti a prestare promessa solenne, avanti il direttore o reggente dell'ufficio locale in presenza di due testimoni.
I sostituiti durante il periodo della reggenza hanno l'obbligo di adempiere con diligenza il servizio secondo le norme che ne disciplinano l'esecuzione.
I sostituti possono essere chiamati a svolgere il servizio anche in Province limitrofe.
I reggenti ed i sostituti non assumono verso i terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa di quella attribuita, all'Amministrazione e da questa assunta.
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