Art. 92
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
a) età;
b) infermiti;
c) scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale.
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