Art. 92

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause: a) età; b) infermiti; c) scarso rendimento; d) domanda; e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari; f) nomina all'impiego civile; g) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo è adottato con decreto ministeriale.
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