Art. 90

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importa la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dal servizio durante l'espiazione della pena. Il relativo provvedimento è adottato con decreto ministeriale.
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