Art. 91

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso è computato per metà.
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