Art. 91 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 91

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso è computato per metà.
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