Art. 91
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Al militare di truppa del Corpo sospeso dal servizio compete soltanto la metà della paga e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare nella posizione di sospeso è computato per metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-91