Art. 99
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo che dà prova di scarso rendimento cessa dal servizio continuativo ed è collocato in congedo.
La cessazione dal servizio è disposta con decreto ministeriale, previo parere della Commissione centrale di cui all' del regolamento per il Corpo.
Al militare che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo, a seconda della durata dei servizio.
Dalla data di (cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al militare gli interi assegni spettanti ai pari grado del servizio continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
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