Art. 104

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinate. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-104

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo