Art. 104
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in ferma volontaria o in rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinate.
La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma è stabilita in anni tre.
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