Art. 106
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Allo scadere della ferma e della prima rafferma il militare di truppa può essere ammesso a contrarre la rafferma o a rinnovarla.
La domanda di rafferma deve essere presentata alla Direzione dell'Istituto o al Comando da cui dipende il militare, almeno sessanta giorni prima della scadenza dalla ferma o rafferma. La rafferma è concessa con decreto ministeriale.
Qualora il militare, a causa del suoi precedenti disciplinari, non appaia, meritevole della rafferma, il Ministero può disporre che sia trattenuto in esperimento senza vincolo di rafferma per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e prorogabile a dodici.
Al termine del periodo di esperimento il Ministero provvede definitivamente concedendo o negando la rafferma.
Al militare in esperimento continuano ad applicarsi le disposizioni dei militari in ferma o rafferma; il tempo trascorso in tale posizione non è computato agli effetti degli aumenti di paga.
Al personale cui è stata concessa la rafferma spettano i relativi premi nella misura stabilita dal regolamento per il Corpo.
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