Art. 114

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 19 mag 1976
Il militare di truppa in congedo cessa, dagli obblighi di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il cinquantacinquesimo anno di età. Tali obblighi cessano anche prima del limite indicato nel precedente comma quando il militare di truppa è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il militare di truppa in congedo, per il quale sono venuti a cessare gli obblighi di servizio, è collocato in congedo assoluto.
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