Art. 115
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, però, il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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