Art. 115 · LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

Art. 115

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva, però, il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
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