Art. 113
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo in congedo è soggetto ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace: rispondere ad richiami in servizio per eccezionali esigenze; rispondere alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
I richiami sono disposti d'autorità dal Ministro per la grazia e giustizia nei limiti numerici stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello, per il tesoro. Lo stesso decreto determina la durata, massima dei richiami.
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