Art. 124

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Agli effetti del procedimento disciplinare, per il militare residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima, da lui avuta nei territorio della, Repubblica. Il militare deferito alla Commissione distrettuale di disciplina e che sia residente all'estero, qualora, ritenga di non potersi presentare alla, Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire una memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.
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