Art. 127
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
L'accertamento definitivo dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento nel Corpo è deferito ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta da un magistrato della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministero della difesa, da un sanitario dell'Amministrazione penitenziaria e da un ufficiale del Corpo.
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