Art. 134
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il personale delle categorie in congedo del Corpo degli agenti di custodia, richiamato in servizio temporaneo, cui spetti una, pensione ordinaria a carico dello Stato, ha diritto al trattamento economico di attività del grado rivestito, tenuto corto dell'anzianità posseduta, restando sospeso il pagamento del trattamento di quiescenza; ha diritto, invece, a quest'ultimo trattamento, in luogo di quello di attività, se più favorevole.
Il servizio temporaneo di richiamo prestato dal personale del Corpo è utile ai fini della pensione.
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