Art. 138
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
L' del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, è abrogato.
I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione prevista dall'articolo indicato nel comma precedente, sono mantenuti in servizio finchè non intervenga una diversa causa di cessazione dall'impiego o dal servizio e comunque non oltre sei anni dalla predetta data.
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