Art. 141

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvederà, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - ANDREOTTI - BOSCO - TREMELLONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-141

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo