Art. 141
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
All'onere derivante dalla presente legge relativo agli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, si provvederà, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi esercizi, destinati a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 febbraio 1963
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - BOSCO - TREMELLONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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