Art. 137

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Agli appartenenti al Corpo in servizio permanente o continuativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in licenza straordinaria per infermità continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 77. In ogni caso i periodi di licenza straordinaria per infermità, usufruiti nel quinquennio, si computano ai fini della determinazione del periodo massimo di aspettativa spettante ai sensi della presente legge.
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