Art. 131

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
La denominazione del grado di guardia scelta del Corpo è sostituita da quella, di appuntato. Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di militare di truppa in servizio continuativo gli appuntati e le guardie del Corpo che sono stati ammessi a contrarre la terza rafferma.
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