Art. 100
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 feb 1968
Il militare di truppa del Corpo che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio continuativo con diritto al normale trattamento di quiescenza.
Il militare che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può egualmente cessare, a domanda, dal servizio continuativo e consegue l'indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione
.
Il Ministero ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari ovvero di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Il militare che cessa dal servizio continuativo a domanda è collocato in congedo.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
Storico versioni
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