Art. 94

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa del Corpo che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o più anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se La meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-94

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo