Art. 89
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
La sospensione disciplinare dal servizio è inflitta, previa contestazione degli addebiti e previa ammissione dell'interessato ad esporre le proprie discolpe, per fatti di notevole gravità per i quali non si ritenga, di infliggere la sanzione prevista dalla lettera c) del successivo articolo 119; la sua durata non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi.
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