Art. 85
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
Il militare di truppa in servizio continuativo del Corpo può essere collocato in aspettativa, per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che è dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura.
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa, che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.
Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al militare può essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni sessanta oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito.
L'aspettativa per infermità è disposta a domanda o di autorità, previ gli opportuni accertamenti sanitari, con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata del decreto stesso.
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