Art. 3

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformità della legge, alla realizzazione delle finalità di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
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