Art. 8
LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173
In vigore dal 27 mar 1963
L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
Per anzianità, assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, con le eventuali detrazioni o gli eventuali aumenti apportati a norma di legge.
Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
L'anzianità assoluta è determinata, dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva la anzianità assoluta acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.
A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui ai comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età. Per i sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo si osserva, invece, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute nei gradi inferiori fino a che non si riscontri parità di anzianità.
Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.
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