Art. 9

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni: 1) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale; 2) sospensione dall'impiego o dal servizio inflitta quale sanzione disciplinare; 3) aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione; 4) aspettativa per motivi privati.
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