Art. 11

LEGGE 18 febbraio 1963, n. 173

In vigore dal 27 mar 1963
L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo